Collegio consultori

Fra i membri del consiglio presbiterale il Vescovo diocesano nomina liberamente alcuni sacerdoti, i quali costituiscono il collegio dei consultori, con i cómpiti determinati dal diritto. Il collegio dei consultori è presieduto dal Vescovo diocesano; mentre poi la sede è impedita o vacante, è presieduto da colui che sostituisce interinalmente il Vescovo oppure, se costui non è ancora stato costituito, dal sacerdote più anziano di ordinazione nel collegio dei consultori. (v. CDC 502, 1-2)