Tribunale ecclesiastico

Ai sensi dei can. 1400-1445, i t. ecclesiastici sono organi attraverso i quali la Chiesa esercita il proprio potere giurisdizionale sulle cause che riguardano beni spirituali e la violazione delle leggi ecclesiastiche.I t. ecclesiastici di prima istanza sono quelli diocesani; in ciascuna diocesi il giudice di prima istanza è il vescovo, che può esercitare la potestà giudiziaria personalmente o per mezzo di un vicario giudiziale.