La Confraternita è un'Associazione di fedeli eretta per l'esercizio di opere di pietà e di carità con una regolare organizzazione, e avente per scopo anche l'incremento del culto pubblico. A differenza delle Congregazioni, i loro membri non emettono voti, né vivono in comune.

Esse vengono istituite in una chiesa a mezzo di un formale decreto (erezione canonica) dell'autorità ecclesiastica e solo da questa possono essere modificate o soppresse. Debbono avere uno statuto che fissa lo scopo dell'associazione e i rapporti sociali interni, un titolo e un nome, una foggia speciale di abito per i confratelli e insegne che vengono portate quando la confraternita si presenta come corporazione.

Oggi le confraternite sono sottoposte alle disposizioni del codice di diritto canonico, che detta norme circa l'erezione e l'aggregazione di esse, gli statuti, il loro trasferimento (per cui basta il consenso dell'ordinario), l'estinzione e la restaurazione (c. 707-719).